Normativa:

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale effettuata dal Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano ma dovranno convertire la loro patente originale.
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:

• ALBANIA
• ALGERIA
• ARGENTINA
• AUSTRIA
• BELGIO
• BULGARIA
• CIPRO
• COREA
• CROAZIA
• DANIMARCA
• ECUADOR
• EL SALVADOR
• ESTONIA

• FILIPPINE
• FINLANDIA
• FRANCIA
• GERMANIA
• GIAPPONE
• GRAN BRETAGNA
• GRECIA
• IRLANDA
• ISLANDA
• LETTONIA
• LIBANO
• LIECHTENSTEIN
• LITUANIA

• LUSSEMBURGO
• MACEDONIA
• MALTA
• MAROCCO
• MOLDOVA
• NORVEGIA
• PAESI BASSI
• POLONIA
• PORTOGALLO
• MONACO
• REP. CECA
• REP. SLOVACCA
• ROMANIA

• SAN MARINO
• SERBIA
• SLOVENIA
• SPAGNA
• SRI-LANKA
• SVEZIA
• SVIZZERA
• TAIWAN
• TUNISIA
• TURCHIA
• UNGHERIA
• URUGUAY

Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini:

Canada – personale diplomatico e consolare
Cile – diplomatici e loro familiari
Stati Uniti – personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia – cittadini in missione governativa e loro familiari

Domanda di conversione:

La richiesta di conversione deve essere:

. presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire
. presentata entro 4 anni dalla residenza in Italia, in caso si dovrà effettuare l’esame di teoria e l’esame di pratica.