Normativa:
I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale effettuata dal Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano ma dovranno convertire la loro patente originale.
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:
• ALBANIA • ALGERIA • ARGENTINA • AUSTRIA • BELGIO • BULGARIA • CIPRO • COREA • CROAZIA • DANIMARCA • ECUADOR • EL SALVADOR • ESTONIA |
• FILIPPINE |
• LUSSEMBURGO |
• SAN MARINO |
Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini:
Canada – personale diplomatico e consolare
Cile – diplomatici e loro familiari
Stati Uniti – personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia – cittadini in missione governativa e loro familiari
Domanda di conversione:
La richiesta di conversione deve essere:
. presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire
. presentata entro 4 anni dalla residenza in Italia, in caso si dovrà effettuare l’esame di teoria e l’esame di pratica.